Lo Statuto originario della SIEP del 1989, con le modifiche ed integrazioni adottate il 17 marzo 1998 e il 23 ottobre 2016, è stato aggiornato a seguito di un lavoro preparatorio svolto dal Direttivo e di quanto deliberato nell’Assemblea Straordinaria dei Soci tenutasi a Milano il 9 febbraio 2018.

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE
Si e costituita, ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile, la Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica (SIEP) con sede in Modena presso la sede operativa del Presidente in carica, oggi Viale Ludovico Antonio Muratori 201 presso Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche di Modena.

ART. 2 – SCOPI
L’associazione ha i seguenti scopi:
a) promuovere ricerche nel campo dell’epidemiologia psichiatrica, con particolare riferimento agli ambiti della Salute Mentale di Comunità, che siano conformi agli standards accettati a livello internazionale;
b) fornire agli operatori psichiatrici un’ampia e rapida informazione sui progressi realizzati nel campo suddetto, attraverso l’organizzazione di seminari, simposi, tavole rotonde e l’accesso ad altre fonti informative verificate;
c) contribuire alla formazione di giovani studiosi di epidemiologia psichiatrica e della Salute Mentale di Comunità, attraverso corsi specifici, premi e borse di studio;
d) promuovere contatti con studiosi e istituzioni nazionali e internazionali operanti nel campo dell’epidemiologia psichiatrica;
e) promuovere contatti con esperti, enti ed organizzazioni operanti nel settore della programmazione dei servizi psichiatrici;
f) organizzare un Congresso Nazionale con cadenza biennale.
La SIEP non e un organismo sindacale, non esercita attività di impresa ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

ART. 3 – PATRIMONIO
L’associazione non ha fini di lucro.
Il patrimonio dell’Associazione e costituito:
a) dalle quote associative annue, da contributi, oblazioni e donazioni provenienti da Soci o da soggetti terzi, pubblici e privati, nonché da proventi diversi;
b) dai beni mobili od immobili della associazione;
c) da eventuali eccedenze di bilancio destinate ad incrementare il patrimonio;
d) dai diritti immateriali ai sensi dell’art. 11, legge 22 aprile 1941 n° 663 sulle opere letterarie ed artistiche realizzate nel quadro dell’attività della associazione.
Durante la vita dell’Associazione non e consentita la distribuzione e l’assegnazione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché́ fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’associazione può ricevere finanziamenti purché ciò non configuri conflitto di interesse con il servizio sanitario nazionale ai sensi del Decreto del Ministro della Salute 31 maggio 2004.

ART. 4 – DURATA E ORGANI
La durata della associazione e illimitata. L’esercizio coincide con l’anno solare. Sono organi della associazione il Presidente, il Consiglio Direttivo e l’Assemblea degli associati.

ART. 5 – SOCI
Possono essere Soci le persone fisiche che svolgono attività o che abbiano interessi di studio rientranti nell’ambito dell’Epidemiologia Psichiatrica e della Salute Mentale di Comunità, anche se non in via esclusiva. Il numero dei Soci e illimitato. Il nuovo Socio e ammesso con delibera del Consiglio Direttivo, in piena discrezionalità, a maggioranza dei presenti, su domanda sottoscritta del richiedente, accompagnata da un curriculum vitae.
I Soci sono tenuti al versamento di una quota annua fissata dal Consiglio Direttivo.
Il Socio ha diritto di recesso; il recesso ha effetto a partire dall’esercizio successivo purché sia comunicato al consiglio direttivo entro il 31 ottobre dell’anno.
Il Socio non in regola con il versamento della quota annuale perde il diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo procede, secondo le modalità previste dal Regolamento, alla esclusione del Socio il cui comportamento professionale, etico e deontologico configuri una colpa grave.
L’assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo può attribuire la qualifica di Socio Onorario a personalità di chiara fama, che si siano distinte per le proprie attività negli ambiti di interesse statutario della associazione. I Soci Onorari partecipano all’Assemblea dei soci con diritto di voto.

ART. 6 – ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea generale dei Soci e convocata su iniziativa del Consiglio Direttivo. Hanno diritto di intervenire ad essa con diritto di voto soltanto i Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e i soci onorari.
Ogni Socio può partecipare all’Assemblea direttamente o mediante delega scritta rilasciata ad un altro Socio. Ciascun Socio non può essere portatore di più di una delega. L’Assemblea e presieduta dal Presidente della associazione o, in assenza di questi, dal componente il Consiglio Direttivo più anziano di carica. L’Assemblea e da ritenersi valida in prima convocazione se risulta presente o rappresentata per delega almeno la metà dei Soci, oppure in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.

ART. 7 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA
Spetta all’Assemblea: a) discutere la relazione del Presidente sull’attività svolta dalla associazione; b) approvare il bilancio preventivo e consuntivo della associazione; c) eleggere tra i Soci il Presidente e il Consiglio Direttivo, composto da otto membri; d) discutere ed approvare le modifiche allo Statuto proposte ai Soci dal Consiglio Direttivo; e) attribuire la qualifica di Socio Onorario, su proposta del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea si riunisce in forma ordinaria una volta all’anno. Essa è convocata mediante comunicazione inviata ai soci almeno quindici giorni prima della data della riunione e recante l’indicazione dell’ordine del giorno nonché la data e l’ora della prima e dell’eventuale seconda convocazione.
L’Assemblea si riunisce in forma straordinaria su iniziativa del Presidente, o in seguito a delibera del Consiglio Direttivo, o su richiesta inoltrata al Presidente di almeno 1/5 dei Soci effettivi. Il Presidente convoca l’Assemblea straordinaria dandone comunicazione ai Soci con almeno quindici giorni di anticipo, secondo le modalità già indicate.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei Soci presenti o rappresentati. Il voto si esprime con modalità che assicurino la riservatezza; lo scrutinio e segreto.

ART. 8 – PRESIDENZA E CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Presidente e gli otto componenti il Consiglio Direttivo permangono in carica per quattro anni e non possono essere rieletti per più di una volta consecutivamente.
Gli stessi non possono essere eletti ne permanere nella carica qualora abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività della associazione.
Il Presidente uscente assume la carica di Past-President per il quadriennio successivo, durante il quale partecipa con parere consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Possono partecipare all’elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo i Soci in regola con il pagamento della quota sociale, che risultino iscritti da almeno 1 anno anche mediante delega, secondo quanto stabilito dall’Art. 5.
Sono eletti Consiglieri gli otto Soci che hanno ottenuto il numero maggiore di voti. In caso di parità risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione alla associazione; in caso di ulteriore parità, il più anziano.
Nella sua prima riunione post-elettorale, il Consiglio Direttivo elegge un Segretario e un Tesoriere.
Viene espressamente esclusa la retribuzione delle cariche sociali. E previsto il rimborso delle spese documentate connesse allo svolgimento della carica.

ART. 9 – FUNZIONI DEGLI ORGANI DIRETTIVI
Il Presidente rappresenta la associazione, convoca e presiede l’Assemblea dei Soci, riunisce il Consiglio Direttivo, cura che vengano eseguite le delibere del Consiglio Direttivo e le decisioni prese dall’Assemblea. Il Consiglio Direttivo rende operanti le deliberazioni dell’Assemblea e
provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria della associazione.
Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Comitato Scientifico. Il Consiglio Direttivo delibera altresì l’istituzione di Gruppi di Lavoro tematici, affidandone il coordinamento a un socio regolarmente iscritto. I Gruppi di Lavoro riportano le proprie attività al Consiglio Direttivo, che ne da ampia diffusione ai soci. I coordinatori dei Gruppi di Lavoro possono
essere invitati dal Presidente a partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo. I Gruppi di Lavoro decadono con il Consiglio Direttivo che li ha istituiti o, nel corso del quadriennio, a completamento del mandato.
La firma e la rappresentanza della associazione davanti a terzi in giudizio spetta al Presidente, il quale potrà nominare Procuratori generali e speciali determinandone i poteri.
Spetta al consiglio direttivo assicurare che l’attività dell’associazione avvenga in piena autonomia ed indipendenza, che non eserciti ne partecipi ad attività imprenditoriali.
Compete all’organo direttivo la pubblicazione dell’attività scientifica svolta dall’associazione attraverso il sito web che dovrà essere tenuto aggiornato.
Ciascuno dei componenti del comitato direttivo e tenuto a dichiarare l’eventuale esistenza di un proprio conflitto di interessi astenendosi dal partecipare alla discussione e dal votare nelle deliberazioni relative.

ART. 10 – COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico, nominato dal Consiglio Direttivo, e composto da non più di 5 soci, per la verifica e controllo della qualità delle attività svolte, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici.
Il Comitato Scientifico decade con il Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

ART. 11 – INIZIATIVE E ATTIVITÀ
Qualunque iniziativa o attività promossa e/o organizzata dalla SIEP dovrà essere discussa e approvata dal Direttivo. Il Presidente può delegare uno o più membri del Direttivo a sovraintendere alla realizzazione dell’iniziativa o attività.
Iniziative o attività promosse e/o organizzate da altri organismi, enti, associazioni, gruppi possono richiedere il patrocinio della associazione a condizione che:
1. Il Presidente dia la sua approvazione per iscritto
2. Almeno un socio faccia parte del Comitato Organizzatore dell’iniziativa o sia coinvolto direttamente nella stessa.
3. Tutti i soci della SIEP ricevano informazione di detta iniziativa o attività (tale informazione deve essere a cura degli organizzatori).

ART. 12 – ASSOCIAZIONI REGIONALI
Al fine di sviluppare e diffondere le iniziative adottate dalla associazione negli specifici contesti regionali vengono costituite Associazioni Regionali dei soci SIEP. Le Associazioni Regionali costituiscono altresì strumento conoscitivo ed operativo della SIEP a livello locale, in ragione della regionalizzazione delle politiche di Salute Mentale, del più ampio rapporto
con le politiche generali di welfare, delle diverse modalità organizzative adottate nelle Regioni. Le Associazioni Regionali operano in stretto raccordo con il Consiglio Direttivo della SIEP. Le Associazioni Regionali sono coordinate dal socio individuato dal Consiglio Direttivo tenendo conto della proposta dei Soci dell’Associazione Regionale. La prima riunione dell’Associazione Regionale e convocata su indicazione del Consiglio Direttivo dal socio con maggiore anzianità di iscrizione alla SIEP.
Le Associazioni Regionali riportano le proprie attività al Consiglio Direttivo, che ne da ampia diffusione ai soci. I coordinatori delle Associazioni Regionali possono essere invitati dal Presidente a partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo.

ART. 13 – SITO WEB
La SIEP dispone di un proprio sito web (siep.it), che aggiorna regolarmente e che utilizza come:
strumento di pubblicazione delle attività scientifiche e dei materiali prodotti
strumento di comunicazione con i soci
strumento di pubblicazione dei bilanci consuntivi e preventivi e degli incarichi retribuiti
modalità di iscrizione alla associazione attraverso una procedura guidata.

ART. 14 – LIQUIDAZIONE
Non avendo l’associazione scopo di lucro, in caso di liquidazione gli eventuali residui saranno devoluti ad altri Enti aventi scopo affine.

ART. 15 – EMENDAMENTI
Gli emendamenti al presente statuto devono essere proposti per iscritto da almeno un quinto dei Soci o dal Consiglio Direttivo. L’approvazione di un emendamento richiede in prima convocazione dell’Assemblea il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci ovvero, in seconda convocazione, la maggioranza semplice dei Soci presenti.