Il Regolamento della SIEP ha lo scopo di definire condotte e procedure del Consiglio Direttivo dei Soci, riguardanti l’organizzazione interna della Società e/o le sue iniziative esterne.
Il Regolamento è uno strumento operativo che può essere modificato dal Direttivo allo scopo di rendere sempre più chiare e flessibili le regole che sovraintendono la vita della SIEP. Qualora il Regolamento entri in contraddizione con lo Statuto della Società, dovrà essere sottoposto all’Assemblea dei Soci che provvederà a maggioranza semplice ad approvare le eventuali modifiche di Statuto.
ART. 1. ASSOCIAZIONI
Il nuovo socio è ammesso per delibera del Consiglio Direttivo, a maggioranza dei presenti, su domanda, sottoscritta del richiedente, accompagnata da un Curriculum Vitae (art. 4 dello Statuto).
L’ammissione del socio verrà comunicata all’interessato dal Presidente. Nel caso la richiesta fosse respinta, il Presidente motiverà per iscritto la decisione dell’interessato.
ART. 2. DECADENZA
Il Socio non in regola con il versamento della quota annuale per più di due anni decade e la decadenza gli viene comunicata.
E’ facoltà del Direttivo valutare situazioni particolari che giustifichino ulteriori dilazioni nella notifica della decadenza.
ART. 3. RADIAZIONE
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, procede alla radiazione del Socio il cui comportamento professionale, etico e deontologico configuri una colpa grave.
Le motivazioni della radiazione devono essere approvate all’unanimità del Consiglio Direttivo e notificate per iscritto al Socio.
ART. 4. INIZIATIVE E ATTIVITA’
Qualunque iniziativa o attività promossa e/o organizzata dalla SIEP dovrà essere discussa e approvata dal Direttivo. Il Presidente può delegare uno o più membri del Direttivo a sovraintendere alla realizzazione dell’iniziativa o attività.
Iniziative o attività promosse e/o organizzate da altri organismi, enti, associazioni, gruppi possono richiedere il patrocinio della Società a condizione che:
- Il Presidente dia la sua approvazione per iscritto
- Almeno un socio faccia parte del Comitato Organizzatore dell’iniziativa o sia coinvolto direttamente nella stessa.
- Tutti i soci della SIEP ricevano informazione di detta iniziativa o attività (tale informazione deve essere a cura degli organizzatori) e vengono loro riconosciute facilitazioni in ordine alla partecipazione all’iniziativa.
ART. 5. GRUPPI DI LAVORO
Il Consiglio Direttivo delibera l’istituzione di Gruppi di Lavoro tematici, affidandone il coordinamento a un socio regolarmente iscritto. I Gruppi di Lavoro riportano le proprie attività al Consiglio Direttivo, che ne dà ampia diffusione ai soci. I coordinatori dei Gruppi di Lavoro possono essere invitati dal Presidente a partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo. I Gruppi di Lavoro decadono con il Consiglio Direttivo che li ha istituiti o, nel corso del quadriennio, a completamento del mandato.
ART. 6. FONTI DI FINANZIAMENTO E CONFLITTO DI INTERESSI
Al fine di evitare conflitti di interesse, la SIEP realizza tutte le proprie attività con risorse derivanti esclusivamente dalla quota associativa dei propri iscritti, da attività formative, da attività di ricerca finanziate da enti pubblici, da contributi derivanti da enti e istituzioni pubbliche. Tali modalità di finanziamento si applicano anche per la realizzazione del Congresso Nazionale e delle Riunioni Scientifiche, con l’esplicita esclusione di sostegno economico diretto o indiretto da parte di industrie farmaceutiche o produttori di ausili medicali.
Il Congresso e le Riunioni Scientifiche saranno organizzati secondo criteri di eticità, scientificità e rilevanza. In particolare verrà preferita una sede istituzionale, gli eventi sociali saranno limitati e a basso costo, l’ospitalità dei relatori sarà limitata a viaggio e pernottamento per le notti necessarie alla partecipazione al congresso, verranno preferite le comunicazioni per via telematica.
I materiali prodotti dalla SIEP o con il patrocinio della SIEP devono rispondere a principi di eticità, scientificità ed economicità ed essere indipendenti da interessi commerciali. Nei materiali è escluso il riferimento diretto a prodotti dell’industria, in particolare nomi di specialità medicinali, cui potrà farsi riferimento in termini di principio attivo.
ART. 7. ASSOCIAZIONI REGIONALI
In ogni Regione è costituita una Associazione Regionale dei soci SIEP, con il compito di sviluppare e diffondere le iniziative adottate dalla Società negli specifici contesti regionali. Le Associazioni Regionali costituiscono altresì strumento conoscitivo ed operativo della SIEP a livello locale, in ragione della regionalizzazione delle politiche di Salute Mentale, del più ampio rapporto con le politiche generali di welfare, delle diverse modalità organizzative adottate nelle Regioni. Le Associazioni Regionali operano in stretto raccordo con il Consiglio Direttivo della SIEP.
Le Associazioni Regionali sono coordinate dal socio individuato dal Consiglio Direttivo tenendo conto della proposta dei Soci dell’Associazione Regionale. La prima riunione dell’Associazione Regionale è convocata su indicazione del Consiglio Direttivo dal socio con maggiore anzianità di iscrizione alla SIEP.
Le Associazioni Regionali riportano le proprie attività al Consiglio Direttivo, che ne dà ampia diffusione ai soci. I coordinatori delle Associazioni Regionali possono essere invitati dal Presidente a partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo.
ART 8. PUBBLICAZIONI
La SIEP dispone di un proprio sito web (siep.it), che utilizza quale strumento ordinario di comunicazione con i soci e per la pubblicazione dei materiali prodotti.