Dopo l’intervento di Pellegrini nel n.21 di SIEPNews, prosegue il dibattito sulla Legge 6/2004. L’UNASAM ha formulato 7 proposte per la sua corretta applicazione:

  1. Definire con chiarezza l’impossibilità di procedere alla decretazione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno senza che il Giudice Tutelare abbia incontrato e ascoltato il beneficiario e verificato (anche con più udienze, se occorre) le sue condizioni reali, la sua capacità di provvedere ai suoi bisogni e gli atti che sarebbe in grado di compiere esclusivamente con il sostegno dell’amministratore di sostegno (udienza obbligatoria con comparizione necessitata del beneficiario).
  2. Ribadire con forza che la scelta debba ricadere su un familiare o convivente (in assenza di conflitto col beneficiario) o, comunque, su persona di fiducia scelta dal beneficiario. Un terzo può considerarsi come soluzione residuale (principio di prossimità tra beneficiario e Amministratore).
  3. Confermare con chiarezza che l’incarico è volontario e che si presume gratuito per scongiurare qualsiasi interesse di tipo economico Che uno dei requisiti previsti per svolgere l’incarico di Amministratore di sostegno sia l’autosufficienza economica del futuro incaricato in modo da essere certi che non abbia bisogno di retribuzione ma esclusivamente dell’eventuale rimborso delle spese vive da documentare sostenute per il beneficiario (essenziale e presuntiva gratuità dell’incarico).
  4. Definire un limite massimo di beneficiari per singolo amministratore di sostegno che si propone non superi le cinque persone (esclusione della professionalizzazione degli Amministratori di sostegno).
  5. Ribadire con forza il divieto di nomina per chi opera nei servizi pubblici che hanno in carico la persona del beneficiario (incompatibilità funzionale per il personale che presta servizio sul territorio in vesti diverse, ma in contatto con il beneficiario).
  6. Rafforzare gli organici degli Uffici della Volontaria Giurisdizione, prevedendo oltre ad un rafforzamento della Cancelleria e degli Uffici Amministrativi, un Ufficio Tutela delle persone in condizione di difficoltà o disabilità anche con personale comandato dalla pubblica amministrazione e/o volontari delle Associazioni dei familiari e degli utenti di provata esperienza iscritte all’Albo Regionale del Volontariato, affinché sia consentito ai beneficiari un rapporto diretto con i Giudici Tutelari (principio di prossimità con il proprio giudice naturale) e l’accesso diretto ai propri fascicoli (proiezione del principio dell’habeas data). Poiché l’emergenza Covid 19 limita anche l’accesso nei Tribunali e tante persone hanno difficoltà ad ottenere un colloquio tempestivo con il Giudice Tutelare, prevedere modalità più snelle anche attraverso le piattaforme digitali e collegamenti via WhatsApp.
  7. Stabilire che il contenuto degli atti per i quali può essere integrata la volontà del beneficiario non può mai consistere del compimento e nell’autorizzazione di atti personalissimi, irrinunciabili, non delegabili, e comunque tali da determinare una sostituzione di volontà nell’esercizio della libertà di autodeterminazione in merito alle cure, alla libertà personale, dell’integrità alla propria persona. Tutto ciò alla luce dei principi fissati dalla Convenzione per le persone con disabilità (CRPD) ratificata anche dall’Italia e quindi vincolante in via diretta per l’ordine giudiziario.