Nel silenzio normativo che segue la sentenza costituzionale n. 242/2019 e le successive pronunce n. 135/2024 e n. 204/2025, SIEP e Associazione Luca Coscioni hanno trasmesso agli Assessorati regionali un protocollo tecnico che affronta il punto più delicato e meno regolato delle procedure di suicidio medicalmente assistito: l’accertamento della capacità decisionale in presenza di condizioni psichiatriche. La sentenza n. 204/2025 ha chiarito che le Regioni non possono definire i requisiti di accesso, riservati alla competenza statale, ma possono disciplinare gli aspetti organizzativi e procedurali. È in questo spazio che si colloca il documento.
Il problema che il protocollo affronta è concreto. A oggi, quattro Regioni (Toscana, Sardegna, Emilia-Romagna e Veneto) hanno una legge sulle modalità organizzative, altre operano con atti amministrativi, altre ancora caso per caso. La disomogeneità non riguarda solo tempi e procedure amministrative, ma il contenuto clinico stesso della valutazione: a parità di condizioni, la stessa richiesta può ricevere esiti diversi a seconda del professionista incaricato. Su questo punto il documento individua due rischi opposti e ugualmente gravi: l’esclusione automatica, quando una diagnosi psichiatrica (attuale o anamnestica) viene di per sé assunta come motivo di non idoneità, e la sottovalutazione clinica, quando la valutazione si esaurisce in un colloquio unico e non documentato, senza distinguere una volontà stabile da un desiderio di morte legato a sintomatologia acuta e reversibile.
Il protocollo, strutturato in nove sezioni con tre schede operative, poggia su tre principi vincolanti: nessuna diagnosi costituisce di per sé criterio di non idoneità; la trattabilità e l’intrattabilità vanno accertate con criteri clinici operativi e documentate per iscritto; la valutazione deve accertare, oltre alla competenza formale, l’autenticità della richiesta. Sul piano metodologico, adatta il MacArthur Competence Assessment Tool for Treatment alle quattro dimensioni classiche (comprensione, apprezzamento, ragionamento, espressione della scelta), da motivare dominio per dominio. Per la trattabilità fissa criteri operativi differenziati per diagnosi: nella depressione, refrattarietà accertata dopo il fallimento documentato di almeno due antidepressivi di classi diverse a dosaggio adeguato; nella psicosi, dopo almeno due cicli antipsicotici di classi differenti e un tentativo con clozapina. Distingue esplicitamente l’intrattabilità clinica dal rifiuto informato di trattamenti disponibili ai sensi della legge 219/2017, che resta un diritto della persona.
Sul piano procedurale, il protocollo richiede almeno due colloqui a distanza di 7-10 giorni, colloqui individuali senza terzi presenti, testistica validata, second opinion psichiatrica indipendente obbligatoria quando la componente psichiatrica è rilevante, e rivalutazione se tra la conclusione della valutazione e l’esecuzione passano più di 8 settimane. Non interviene sui requisiti di accesso né sul merito delle singole richieste: definisce come valutare, non chi ha diritto.
Alle Regioni, la SIEP e l’Associazione Luca Coscioni hanno chiesto l’adozione del protocollo come riferimento tecnico, la presenza stabile di psichiatra e psicologo clinico nelle Commissioni, un programma formativo obbligatorio sui bias valutativi in entrambe le direzioni, e un flusso informativo minimo su richieste ed esiti a fini di monitoraggio.